Il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022, tra le numerose disposizioni ha prolungato di un anno la durata del triennio formativo in scadenza per chi, al 31/12/2022, non ha ancora soddisfatto il proprio obbligo formativo individuale del triennio 2020-2022.
All’art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 5 si legge: “All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023”.
La nuova formulazione del decreto 34/2020 è quindi: “1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.
La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche prende atto della scelta del legislatore e attende ora lo svolgimento dell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto e le linee guida esplicative che la Commissione Nazionale Formazione Continua emanerà nel merito, fornendo ulteriori chiarimenti.
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