Dal decreto “milleproroghe” novità sui crediti ECM

Il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022, tra le numerose disposizioni ha prolungato di un anno la durata del triennio formativo in scadenza per chi, al 31/12/2022, non ha ancora soddisfatto il proprio obbligo formativo individuale del triennio 2020-2022.

All’art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 5 si legge: “All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023”.

La nuova formulazione del decreto 34/2020 è quindi: “1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.

La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche prende atto della scelta del legislatore e attende ora lo svolgimento dell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto e le linee guida esplicative che la Commissione Nazionale Formazione Continua emanerà nel merito, fornendo ulteriori chiarimenti.

A QUESTO LINK IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO PUBBLICATO SULLA GU